ACCESSO CIVICO (D. Lgs. 33/2013 – D. Lgs. 97/2016)
1. Cos’è l’accesso civico ?
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione della legge anti corruzione n°190/2012, ha enunciato un nuovo ed importante principio generale di accessibilità agli atti della pubblica amministrazione a semplice richiesta del cittadino. Si tratta del diritto di accesso civico, che nella sua versione originaria riconosceva a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la Pubblica Amministrazione aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata.
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n°97 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, apporta importanti modifiche al D. Lgs. 33/2013. In particolare la trsparenza è ora intesa come “accessibilità totale degli atti e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”. Risulta quindi ampliato il concetto di accesso civico, prevedendo la possibilità di accesso a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Viene così introdotto nel nostro ordinamento il F.O.I.A. (Freedom Of Information Act), ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
2. Quando non si può esercitare il diritto di accesso civico?
Il D.Lgs.97/2016 ha posto alcuni limiti tassativi all’esercizio del diritto di accesso civico finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici (art. 5bis):
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto è inoltre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall’art.24, comma 1, della legge n°241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Chi può presentare la richiesta ?
L’accesso civico è consentito a tutti i cittadini senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad una situazione giuridica qualificata).
La richiesta non deve essere motivata ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
4. Come si presenta l’istanza?
Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico possa essere trasmessa e presentata alternativamente ad uno dei seguenti 4 uffici o soggetti:
- Ufficio che detiene i dati o le informazioni (si veda la sezione “Uffici”);
- Ufficio Relazioni con il Pubblico “indirizzo e-mail dell’ente pubblico di riferimento”;
- Ufficio Trasparenza ed Integrità “indirizzo e-mail della segreteria dell’ente pubblico di riferimento;
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria.
La trasmissione può essere fatta con i metodi classici (a mano, posta ordinaria) o telematicamente (email, PEC).
L’Amministrazione, se a seguito dell’istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi.
I controinteressati possono presentare – entro 10 giorni dalla ricezione – una motivata opposizione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.5, comma 5 del decreto.
5. Come si conclude?
Il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente, o a pubblicarli sul sito se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Se è stata presentata opposizione del controinteressato, l’amministrazione provvede dopo 15 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’accesso al controinteressato.
6. Cosa può fare in caso di accesso negato?
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessati di cui all’art.5-bis, comma 2, lettera a), del D. Lgs.97/2016 (protezione dei dati personali), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. ).
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al DIFENSORE CIVICO REGIONALE delle Marche OMBUDSMAN (*vedi allegati – espresso: qualora l’amministrazione ricevente abbia risposto negativamente – tacito: qualora l’amministrazione ricevente non abbia risposto entro il termine di 30gg).
Il ricorso va altresi’ notificato all’amministrazione interessata.
Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’art.116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5 bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
7. Cosa possono fare i controinteressati?
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, l’evenutale controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione ricevuta.
Può altresì presentare ricorso al Difensore Civico regionale nei termini e con le modalità sopra riportate per l’attivazione dell’intervento del predetto Difensore.
MODULISTICA
RICORSO AVVERSO DINIEGO ESPRESSO DI ISTANZA DI ACCESSO CIVICO