Chi può chiedere l’intervento del Garante Al Garante regionale può ricorrere chiunque, cittadino italiano o straniero – anche se non residente o dimorante sul territorio regionale – enti, associazioni o formazioni sociali e comitati, per chiedere la tutela di diritti e di interessi propri, ma anche di interessi collettivi che si ritengano violati, trascurati, compromessi o mal gestiti a causa di omissioni, ritardi, irregolarità o illegittimità da parte di uffici o di servizi dell’ amministrazione pubblica. |
Quando interviene il Garante L’intervento del Garante regionale avviene su richiesta degli interessati oppure d’ ufficio, con modalità informali e semplificate. Trascorso inutilmente un certo lasso di tempo (in genere 30 giorni) dalla richiesta ad una pubblica amministrazione di conoscere lo stato di una pratica o dal sollecito volto all’ adozione di un provvedimento, ovvero ricevuta una risposta insoddisfacente, l’ interessato può richiedere, verbalmente o per iscritto, l’intervento del Garante. Inoltre il Garante può agire d’ufficio per la tutela dei diritti ed interessi dei singoli o della collettività con riferimento all’operato ovvero ad omissioni da parte di una pubblica amministrazione. |
Verso quali Enti interviene il Garante Il Garante regionale interviene, a richiesta dei singoli interessati o d’ ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in relazione a mancanze, disfunzioni, abusi o ritardi compiuti da servizi e uffici:
Nel suo ruolo di garante della buona amministrazione, può segnalare le disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione. Può inoltre invitare i soggetti pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti e chiarimenti. |
Materie di frequente trattazione Solo per fornire alcuni esempi, nei limiti delle proprie attribuzioni e poteri, il difensore civico si occupa regolarmente di agricoltura e parchi naturali, caccia e pesca, viabilità, diritto d’ accesso agli atti della P.A., diritto allo studio, edilizia e urbanistica, erogazione acqua, gas, energia elettrica, espropriazioni, igiene pubblica e inquinamento (scarichi, rumori, campi magnetici), imposte e tasse, invalidi civili, pensioni, raccolta rifiuti, sanità e ospedali, scuola, servizi cimiteriali, servizi sociali, trasporti pubblici ecc. Inoltre, come garante dei minori e garante dei detenuti si occupa di tutte le questioni rilevanti in materia di lesione o presunta tale di situazioni giuridiche soggettive in capo a persone detenute o minori di età, quando siano coinvolte l’amministrazione pubblica regionale o di enti locali. |
Come interviene il Garante L’ istanza può essere esposta verbalmente, di persona o telefonicamente, o per iscritto, anche tramite la posta elettronica o il fax. Nei casi che esulano dalla sua competenza, il Garante si limita a fornire, ove possibile, informazioni o consigli. Nei casi di propria competenza, il titolare dell’incarico o uno dei suoi funzionari ricevono o interpellano il cittadino, verificano la fondatezza delle istanze e assumono tutte le informazioni e la documentazione necessaria all’avvio dell’ intervento. Qualora l’operato dell’amministrazione non sia ritenuto corretto o adeguato a principi di diritto o a buona amministrazione, o comunque risulti lesivo di posizioni oggetto di tutela giuridica, il Garante formula le proprie osservazioni ed eventualmente sollecita i provvedimenti più opportuni. Ai sensi degli artt. 18 e ss. D.lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”) il trattamento dei dati fatti pervenire con qualsiasi mezzo e detenuti dagli uffici del Garante è effettuato nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Autorità di garanzia e nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.lgs. 196/2003 (artt. da 18 a 22 e art. 73). |
Che cosa non può fare Il Garante regionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, non può:
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