Cosa fa

Chi può chiedere l’intervento del Garante

Al Garante regionale può ricorrere chiunque, cittadino italiano o straniero – anche se non residente o dimorante sul territorio regionale – enti, associazioni o formazioni sociali e comitati, per chiedere la tutela di diritti e di interessi propri, ma anche di interessi collettivi che si ritengano violati, trascurati, compromessi o mal gestiti a causa di omissioni, ritardi, irregolarità o illegittimità da parte di uffici o di servizi dell’ amministrazione pubblica.


Quando interviene il Garante

L’intervento del Garante regionale avviene su richiesta degli interessati oppure d’ ufficio, con modalità informali e semplificate.

Trascorso inutilmente un certo lasso di tempo (in genere 30 giorni) dalla richiesta ad una pubblica amministrazione di conoscere lo stato di una pratica o dal sollecito volto all’ adozione di un provvedimento, ovvero ricevuta una risposta insoddisfacente, l’ interessato può richiedere, verbalmente o per iscritto, l’intervento del Garante.

Inoltre il Garante può agire d’ufficio per la tutela dei diritti ed interessi dei singoli o della collettività con riferimento all’operato ovvero ad omissioni da parte di una pubblica amministrazione.


Verso quali Enti interviene il Garante

Il Garante regionale interviene, a richiesta dei singoli interessati o d’ ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in relazione a mancanze, disfunzioni, abusi o ritardi compiuti da servizi e uffici:

  • dell’ amministrazione regionale
  • degli enti, istituti, consorzi, aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza e controllo regionale
  • delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere
  • degli enti locali con riferimento alle funzioni amministrative loro delegate dalla Regione
  • dei soggetti erogatori di servizi pubblici
  • delle amministrazioni periferiche dello Stato presenti sul territorio regionale.

Nel suo ruolo di garante della buona amministrazione, può segnalare le disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione.

Può inoltre invitare i soggetti pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti e chiarimenti.


Materie di frequente trattazione

Solo per fornire alcuni esempi, nei limiti delle proprie attribuzioni e poteri, il difensore civico si occupa regolarmente di agricoltura e parchi naturali, caccia e pesca, viabilità, diritto d’ accesso agli atti della P.A., diritto allo studio, edilizia e urbanistica, erogazione acqua, gas, energia elettrica, espropriazioni, igiene pubblica e inquinamento (scarichi, rumori, campi magnetici), imposte e tasse, invalidi civili, pensioni, raccolta rifiuti, sanità e ospedali, scuola, servizi cimiteriali, servizi sociali, trasporti pubblici ecc.

Inoltre, come garante dei minori e garante dei detenuti si occupa di tutte le questioni rilevanti in materia di lesione o presunta tale di situazioni giuridiche soggettive in capo a persone detenute o minori di età, quando siano coinvolte l’amministrazione pubblica regionale o di enti locali.


Come interviene il Garante

L’ istanza può essere esposta verbalmente, di persona o telefonicamente, o per iscritto, anche tramite la posta elettronica o il fax.

Nei casi che esulano dalla sua competenza, il Garante si limita a fornire, ove possibile, informazioni o consigli.

Nei casi di propria competenza, il titolare dell’incarico o uno dei suoi funzionari ricevono o interpellano il cittadino, verificano la fondatezza delle istanze e assumono tutte le informazioni e la documentazione necessaria all’avvio dell’ intervento.

Qualora l’operato dell’amministrazione non sia ritenuto corretto o adeguato a principi di diritto o a buona amministrazione, o comunque risulti lesivo di posizioni oggetto di tutela giuridica, il Garante formula le proprie osservazioni ed eventualmente sollecita i provvedimenti più opportuni.

Ai sensi degli artt. 18 e ss. D.lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”) il trattamento dei dati fatti pervenire con qualsiasi mezzo e detenuti dagli uffici del Garante è effettuato nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Autorità di garanzia e nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.lgs. 196/2003 (artt. da 18 a 22 e art. 73).


Che cosa non può fare

Il Garante regionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, non può:

  • Annullare, revocare, modificare atti della P. A. o imporre alla P.A. determinati provvedimenti o comportamenti.
  • Adottare provvedimenti amministrativi di competenza della P. A. o applicare sanzioni.
  • Intervenire nei confronti di un ufficio prima che l’ interessato lo abbia già fatto direttamente.
  • Assistere il cittadino dinanzi all’autorità giudiziaria
  • Intervenire per la tutela di posizioni soggettive connesse con un rapporto d’ impiego nella pubblica amministrazione
  • Intervenire in rapporti o controversie tra privati (questioni condominiali, controversie commerciali, rapporti con società di assicurazioni, eredità, rapporti di vicinato, ecc.)
  • Intervenire presso le amministrazioni dello Stato che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica e giustizia.