Accesso agli atti (Info e Modulistica)

ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90 – DPR 184/2006 – L.R. Marche 23/2008, art. 8 ter)

1. Che cos’è il diritto di accesso agli atti?

L’accesso alla documentazione amministrativa costituisce uno strumento di attuazione del principio di trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione, garantendo al cittadino il diritto all’informazione sugli atti della pubblica amministrazione; si esercita mediante la richiesta di esame o visione oppure, estrazione di copia di documenti amministrativi.

 

2. Chi può esercitare il diritto di accesso?

L’art.22, comma 1, lett. b) della L.241/90 definisce la categoria giuridica degli interessati all’accesso, cioè i legittimati attivi, distinguendo due tipologie:

  • i soggetti privati ovvero le persone fisiche o società (con o senza personalità giuridica), senza che rilevi lo stato di cittadinanza italiana o straniera o di apolidia o comunque di residenza o sede sul territorio nazionale;
  • i portatori di interessi pubblici o diffusi, ovvero le associazioni, gli ordini professionali, i consorzi, i comitati o enti esponenziali di interessi diffusi o collettivi, cioe’ di interessi che appartengono ad una pluralità di soggetti che hanno per oggetto beni non suscettibili di appropriazione o godimento esclusivo.

 

3. Verso chi si può esercitare il diritto di accesso?

Secondo le previsioni dell’art. 22, comma 1, lett. e) e dell’art. 23 della L. 241/90, sono soggetti legittimati passivi al diritto di accesso, i seguenti:

  • i soggetti di diritto pubblico ossia le pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti pubblici;
  • i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ossia i gestori di pubblici servizi, società pubbliche, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, affidatari in house.

 

4. Qual’è l’oggetto del diritto di accesso?

Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) e della L. 241/90 dell’art. 2, comma 2 D.P.R. n° 184/06 ed alla stregua della giurisprudenza amministrativa in materia, il diritto di accesso è riconosciuto su documenti, ossia sulla rappresentazione del contenuto di atti:

  • già materialmente esistenti al momento della richiesta;
  • detenuti dalla P.A. anche diversa da quella competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, non occorrendo che il documento stesso sia relativo ad un particolare procedimento nè che sia stato formato dall’amministrazione cui è stata inoltrata la richiesta.

L’accesso va escluso ai documenti che al momento dell’istanza non siano ancora in formazione e che sono, pertanto, inesistenti ai sensi dell’art. 2 comma 2, D.P.R. 184/06.

L’art.22, comma 4, L.241/90 vieta, inoltre, l’accesso alle informazioni, se non contenute in documenti, dal momento che il diritto di accesso può essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di documenti.

 

5. Quali sono le tipologie di documenti accessibili?

In base alle disposizioni della L. 241/90 e del D.P.R. N° 184/06, ed alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, possono ritenersi accessibili:

  • gli atti del procedimento amministrativo;
  • gli atti interni, cioè quegli atti endoprocedimentali che non hanno effetto immediato verso il privato ma costituiscono gli antecedenti del provvedimento finale;
  • gli atti richiamati nel documento reso accessibile ed appartenenti al medesimo procedimento;
  • gli atti di diritto privato se utilizzati e in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento amministrativo.

 

6. Quali sono i documenti non accessibili?

L’art.24, L. 241/90 esclude il diritto di accesso:

  • per tutti i documenti coperti dal segreto di Stato;
  • nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
  • per i procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;
  • nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relativi a terzi;
  • nei confronti dell’attività della P.A. diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

 

7. Che cosa deve dimostrare il richiedente l’accesso?

Condizione essenziale per l’accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza di un interesse che deve essere:

  • personale e concreto;
  • attuale;
  • motivato;
  • riferito ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

 

8. Quali sono i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere?

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni che decorrono dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente. All’esito dell’istruttoria l’Amministrazione potrà:

  • accogliere la richiesta di accesso;
  • limitare l’accesso solo ad alcuni documenti;
  • differire l’accesso ad un momento successivo;
  • negare (espressamente o tacitamente l’accesso).

 

9. E’ possibile ripresentare una stessa istanza di accesso?

Sotto il profilo sostanziale la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che deve ritenersi ammissibile una nuova istanza di accesso solo in caso di nuovi interessi sopravvenuti.

 

10. Quali sono gli strumenti di tutela in caso di diniego (espresso o tacito), limitazione o differimento dell’accesso?

In questi casi l’istante può rivolgersi:

  • al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale);
  • al Difensore Civico Regionale o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

 

11. Quando è possibile rivolgersi al Difensore Civico?

In materia di diritto di accesso la competenza del Difensore Civico è limitata al riesame delle determinazioni negative sull’accesso emesse dalle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Mentre per le determinazioni emesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è competente la Commissione per l’accesso.

 

12. Quali sono le modalità per presentare istanza di riesame al Difensore Civico?

La richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 25 L. 241/90, al Difensore Civico deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso. L’istanza deve contenere:

  • le generalità del ricorrente;
  • la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;
  • la sommaria esposizione dei fatti;
  • l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni del Difensore Civico;
  • la produzione del provvedimento impugnato salvo in caso di impugnazione del silenzio rigetto.

L’istanza va trasmessa all’Ufficio del Difensore Civico mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero anche a mezzo fax o per via telematica o mediante consegna a mano.

 

13. Qual’è la durata del procedimento dinanzi al Difensore Civico?

Il procedimento dinanzi al Difensore Civico, semplificato e totalmente gratuito, deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame. Decorso infruttuosamente detto termine la legge prevede un’ipotesi di silenzio disponendo che il ricorso si intende respinto.

 

14. Il ricorso al Difensore Civico sospende i termini per adire l’Autorità Giudiziale?

Si, qualora l’interessato decida di presentare ricorso al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per presentare ricorso al TAR avverso la determinazione negativa della P.A. decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, della decisione del Difensore Civico.

 

15. Quali sono le possibili conclusioni del ricorso dinanzi al Difensore Civico?

Il difensore civico può:

  • dichiarare il ricorso irricevibile, se proposto tardivamente;
  • dichiarare il ricorso inammissibile, se proposto da soggetto non legittimato o carente di interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso, ovvero per incompetenza;
  • dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, in caso di rinuncia al ricorso o per consentito accesso;
  • esaminare nel merito e decidere sull’istanza di riesame accogliendola o rigettandola.

MODULISTICA

 pdficoRICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO-DIFFERIMENTO ACCESSO AGLI ATTI